Fruizione ad ore dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 – Applicazione dell’algoritmo di calcolo INPS - Il Silp CGIL chiede chiarimenti al Dipartimento
Segreteria
Provinciale di Matera
Prot. n. 165.RS.2025 Matera, 15 dicembre 2025
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL
ROMA
E.p.c,
ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP
CGIL DI
POTENZA
OGGETTO: Fruizione ad ore dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 –
Applicazione dell’algoritmo di calcolo INPS e richiesta di chiarimenti per il
personale della Polizia di Stato.
La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Matera
ritiene opportuno intervenire in merito alla corretta applicazione dei permessi
previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, con particolare riferimento
alla fruizione frazionata ad ore e alla conseguente determinazione del
monte ore mensile spettante, alla luce della normativa vigente e dei
chiarimenti forniti dall’INPS. Come noto, la legge n. 104/1992 riconosce tre
giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza a familiari in
situazione di disabilità grave. Sebbene la norma non disciplini espressamente
la fruizione ad ore, l’INPS ha da tempo chiarito la piena ammissibilità del
frazionamento orario, definendo criteri oggettivi per il calcolo delle ore
mensili fruibili.
In particolare:
- il messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 ha introdotto
l’algoritmo di calcolo per la determinazione delle ore mensili di
permesso;
- il successivo messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018, emanato
dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, ha ribadito e
sistematizzato tali principi, fornendo chiarimenti puntuali anche in
presenza di articolazioni complesse dell’orario di lavoro (turnazioni,
lavoro notturno, giornate festive, part-time).
Il messaggio INPS n. 3114/2018 precisa espressamente che:
- il proporzionamento dei permessi deve avvenire esclusivamente in
caso di fruizione ad ore;
- ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve
essere applicato l’algoritmo già indicato nel messaggio n. 16866/2007,
ossia: orario medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni)
lavorativi settimanali × 3 = ore mensili fruibili. Alla luce di tale formula, risulta
evidente che il numero di ore mensili di permesso non può essere
predeterminato in modo uniforme, ma varia in funzione della concreta
articolazione dell’orario di lavoro settimanale.
A titolo esemplificativo:
- orario di
lavoro di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni → 36 ÷ 6 × 3 =
18 ore mensili;
- orario di
lavoro di 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni → 36 ÷ 5 × 3 =
21,6 ore mensili, pari a 21 ore e 36 minuti.
Nonostante la chiarezza dei chiarimenti forniti
dall’INPS, continuano tuttavia a registrarsi, anche per il personale della Polizia
di Stato, applicazioni non uniformi e restrittive, con il riconoscimento
automatico di un monte ore fisso pari a 18 ore mensili, a prescindere
dalla distribuzione dell’orario su cinque giorni settimanali. Il SILP CGIL
ritiene pertanto necessario ribadire che:
- il
personale della Polizia di Stato deve essere equiparato, a tutti gli
effetti, agli altri lavoratori pubblici e privati nell’applicazione
delle tutele previste dalla legge n. 104/1992;
- prassi
difformi o interpretazioni restrittive rischiano di determinare una disparità
di trattamento non coerente con i principi di uguaglianza e di non
discriminazione sanciti dall’ordinamento.
È inoltre opportuno richiamare il principio
sostanziale che permea l’intera disciplina: la legge n. 104/1992 tutela
primariamente la persona con disabilità, non l’organizzazione del lavoro né
il lavoratore in quanto tale. Il lavoratore rappresenta lo strumento attraverso
cui si realizza la tutela, ma il vero destinatario della protezione normativa
resta la persona assistita. Alla luce di quanto esposto, la Segreteria
Provinciale SILP CGIL di Matera chiede formalmente alla Segreteria
Nazionale di voler intervenire presso il Dipartimento della Pubblica
Sicurezza al fine di:
- chiarire
se, in presenza di un orario di lavoro articolato su cinque giorni
settimanali, debba essere applicato integralmente l’algoritmo INPS,
con conseguente riconoscimento di un monte ore mensile superiore alle 18
ore;
- garantire
un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri
stabiliti dal messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018;
- prevenire
interpretazioni restrittive che possano incidere negativamente, anche in
via indiretta, sul diritto all’assistenza delle persone con disabilità;
- valutare
l’opportunità di emanare una circolare specifica rivolta al
personale della Polizia di Stato che recepisca espressamente i criteri
INPS, anche alla luce delle modifiche normative che entreranno in
vigore dal 1° gennaio 2026 in materia di legge n. 104/1992, al fine di
fornire indicazioni chiare, univoche e vincolanti, evitando margini di
discrezionalità applicativa da parte dei singoli Uffici.
Chi usufruisce dei permessi ex art. 33 non è un
soggetto privilegiato, ma un portatore di interessi giuridicamente tutelati,
che agisce nell’esclusivo interesse della persona con disabilità, vero fulcro e
destinatario della protezione riconosciuta dall’ordinamento.
Il SILP CGIL continuerà a vigilare affinché i diritti sanciti dalla legge n. 104/1992 trovino piena ed effettiva attuazione
Firmato Il Segretario Provinciale Generale Francesco De Fina



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