Fruizione ad ore dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 – Applicazione dell’algoritmo di calcolo INPS - Il Silp CGIL chiede chiarimenti al Dipartimento


         Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil

Segreteria Provinciale di Matera

          

 Prot. n. 165.RS.2025                                                                               Matera, 15 dicembre 2025

 

         ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

ROMA

 

                                   E.p.c,

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL DI

POTENZA

 

 

OGGETTO: Fruizione ad ore dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992 – Applicazione dell’algoritmo di calcolo INPS e richiesta di chiarimenti per il personale della Polizia di Stato.

La Segreteria Provinciale SILP CGIL di Matera ritiene opportuno intervenire in merito alla corretta applicazione dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, con particolare riferimento alla fruizione frazionata ad ore e alla conseguente determinazione del monte ore mensile spettante, alla luce della normativa vigente e dei chiarimenti forniti dall’INPS. Come noto, la legge n. 104/1992 riconosce tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza a familiari in situazione di disabilità grave. Sebbene la norma non disciplini espressamente la fruizione ad ore, l’INPS ha da tempo chiarito la piena ammissibilità del frazionamento orario, definendo criteri oggettivi per il calcolo delle ore mensili fruibili.

In particolare:

  • il messaggio INPS n. 16866 del 28 giugno 2007 ha introdotto l’algoritmo di calcolo per la determinazione delle ore mensili di permesso;
  • il successivo messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018, emanato dalla Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali, ha ribadito e sistematizzato tali principi, fornendo chiarimenti puntuali anche in presenza di articolazioni complesse dell’orario di lavoro (turnazioni, lavoro notturno, giornate festive, part-time).

Il messaggio INPS n. 3114/2018 precisa espressamente che:

  • il proporzionamento dei permessi deve avvenire esclusivamente in caso di fruizione ad ore;
  • ai fini della determinazione delle ore mensili fruibili, deve essere applicato l’algoritmo già indicato nel messaggio n. 16866/2007, ossia: orario medio settimanale / numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali × 3 = ore mensili fruibili.  Alla luce di tale formula, risulta evidente che il numero di ore mensili di permesso non può essere predeterminato in modo uniforme, ma varia in funzione della concreta articolazione dell’orario di lavoro settimanale.

A titolo esemplificativo:

  • orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite su 6 giorni → 36 ÷ 6 × 3 = 18 ore mensili;
  • orario di lavoro di 36 ore settimanali distribuite su 5 giorni → 36 ÷ 5 × 3 = 21,6 ore mensili, pari a 21 ore e 36 minuti.

Nonostante la chiarezza dei chiarimenti forniti dall’INPS, continuano tuttavia a registrarsi, anche per il personale della Polizia di Stato, applicazioni non uniformi e restrittive, con il riconoscimento automatico di un monte ore fisso pari a 18 ore mensili, a prescindere dalla distribuzione dell’orario su cinque giorni settimanali. Il SILP CGIL ritiene pertanto necessario ribadire che:

  • il personale della Polizia di Stato deve essere equiparato, a tutti gli effetti, agli altri lavoratori pubblici e privati nell’applicazione delle tutele previste dalla legge n. 104/1992;
  • prassi difformi o interpretazioni restrittive rischiano di determinare una disparità di trattamento non coerente con i principi di uguaglianza e di non discriminazione sanciti dall’ordinamento.

È inoltre opportuno richiamare il principio sostanziale che permea l’intera disciplina: la legge n. 104/1992 tutela primariamente la persona con disabilità, non l’organizzazione del lavoro né il lavoratore in quanto tale. Il lavoratore rappresenta lo strumento attraverso cui si realizza la tutela, ma il vero destinatario della protezione normativa resta la persona assistita. Alla luce di quanto esposto, la Segreteria Provinciale SILP CGIL di Matera chiede formalmente alla Segreteria Nazionale di voler intervenire presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza al fine di:

  1. chiarire se, in presenza di un orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali, debba essere applicato integralmente l’algoritmo INPS, con conseguente riconoscimento di un monte ore mensile superiore alle 18 ore;
  2. garantire un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei criteri stabiliti dal messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018;
  3. prevenire interpretazioni restrittive che possano incidere negativamente, anche in via indiretta, sul diritto all’assistenza delle persone con disabilità;
  4. valutare l’opportunità di emanare una circolare specifica rivolta al personale della Polizia di Stato che recepisca espressamente i criteri INPS, anche alla luce delle modifiche normative che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 in materia di legge n. 104/1992, al fine di fornire indicazioni chiare, univoche e vincolanti, evitando margini di discrezionalità applicativa da parte dei singoli Uffici.

Chi usufruisce dei permessi ex art. 33 non è un soggetto privilegiato, ma un portatore di interessi giuridicamente tutelati, che agisce nell’esclusivo interesse della persona con disabilità, vero fulcro e destinatario della protezione riconosciuta dall’ordinamento.

Il SILP CGIL continuerà a vigilare affinché i diritti sanciti dalla legge n. 104/1992 trovino piena ed effettiva attuazione

 Firmato Il Segretario Provinciale Generale   Francesco De Fina                

                                                     

 

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