Silp CGIL Matera - Quesito su Permesso Sindacale nella stessa giornata destinata al recupero delle ore
Prot. n. 150/PS/2025 Matera,
10 aprile 2025
ROMA
E, p.c.,
ALLA SEGRETERIA REGIONALE DELLA
BASILICATA SILP CGIL
POTENZA
Oggetto: Silp CGIL
Matera - Quesito su sovrapposizione tra permesso sindacale e recupero ore da
permesso orario. Richiesta intervento-
La scrivente Segreteria Provinciale intende sottoporre
un quesito riguardante la corretta gestione dei permessi sindacali in relazione
agli obblighi di recupero orario derivanti da permessi orari precedentemente
fruiti dal personale della Polizia di Stato. Nel caso specifico, un dipendente
ha usufruito di un permesso orario con l’obbligo di recuperare le ore nella
settimana successiva. Nella programmazione settimanale, il dipendente avrebbe
dovuto effettuare, nella stessa giornata, 6 ore di normale attività lavorativa
più 3 ore di recupero delle ore precedentemente fruite.
Tuttavia, per la stessa giornata, è stato concesso un
permesso sindacale che ha coperto l’intero orario lavorativo della giornata.
L’Ufficio, interpretando la normativa, ha disposto che le 3 ore di recupero
venissero spostate ad altra data, mentre il permesso sindacale ha coperto solo
le 6 ore di lavoro previste. La domanda che ci si pone, quindi, riguarda la
corretta gestione di tale situazione: il permesso sindacale concesso in quella
giornata assorbe anche l’obbligo di recupero delle 3 ore derivanti dal permesso
orario precedente, oppure tali ore devono comunque essere recuperate in una
data successiva? Alla luce della normativa vigente, è possibile trovare un
riferimento utile nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica nr.
5/2014, datata 20 agosto 2014, che ribadisce, tra le altre cose, che per le
Forze di Polizia a ordinamento civile, quando un dipendente partecipa a
riunioni sindacali su convocazione dell'Amministrazione, la giornata di
permesso sindacale copre l’intero orario di lavoro previsto, comprese le ore di
recupero eventualmente programmate.
Questo principio è sancito dall'articolo 32, comma 9
del DPR 164/2002, che stabilisce che i permessi sindacali sono equiparati al
servizio prestato e non necessitano di recupero. Pertanto, se un dipendente
usufruisce di un permesso sindacale nella giornata programmata per il recupero
di ore derivanti da un permesso orario, il permesso sindacale assorbe l’intera
giornata lavorativa, inclusi i recuperi orari. Non è quindi necessario
recuperare le ore di permesso orario precedentemente fruite. Questo principio
si applica anche alle altre assenze legittime, come malattia o congedo
ordinario, in quanto, come sancito dal Dipartimento della Funzione Pubblica, le
assenze legittime non comportano il recupero delle ore, anche se coincidono con
una giornata programmata per il recupero delle ore.
In sintesi, si chiede
se, nel caso in cui un dipendente usufruisca di un permesso sindacale nella
giornata in cui è previsto un recupero orario, il permesso sindacale assorba
l’intera giornata, e il dipendente non debba recuperare le ore di permesso orario,
oppure se il dipendente sia comunque tenuto a recuperare le ore in un’altra
giornata. Inoltre, si chiede se lo stesso ragionamento, interpretato
dall'Ufficio per il permesso sindacale, debba essere applicato anche per le
altre assenze legittime, come malattia o congedo ordinario, nel caso in cui la
giornata di assenza coincida con quella programmata per il recupero, e se in
tali casi le assenze legittime assorbano l’intera giornata, esonerando il
dipendente dal recupero delle ore di permesso orario.
Vista la rilevanza di questa questione ai fini della
corretta applicazione della normativa, si chiede alla Segreteria Nazionale di
farsi portavoce presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ottenere un
chiarimento, al fine di garantire uniformità nell’applicazione delle
disposizioni su tutto il territorio nazionale.
Cordiali saluti
Il Segreteria Generale Provinciale
(Francesco DE FINA)
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