Sezione Polizia Stradale Matera, difformità applicative dell’istituto delle reperibilità ex art. 18 ANQ – violazioni contrattuali.

 

Fonte Foto Polizia di Stato

Prot. n.140.RS.2024                                                                                                        Matera, 26 dicembre 2024

 

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

ROMA

E, p.c.:

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO 

POLIZIA STRADALE CAMPANIA, BASILICATA E MOLISE

NAPOLI

ALLA SEGRETERIA REGIONALE SILP CGIL BASILICATA

POTENZA

              OGGETTO: Sezione Polizia Stradale Matera, difformità applicative dell’istituto delle reperibilità ex art. 18 ANQ – violazioni contrattuali.

 Con la presente si portano all’attenzione di codesta Segreteria Nazionale difformità applicative del sistema delle relazioni sindacali presso la Sezione Polizia Stradale di Matera, con particolare riferimento alle procedure per il raggiungimento delle intese sia degli orari difformi ex art. 7, co.6, ANQ, sia della reperibilità pattizia.

Nello specifico, lo scorso 23 dicembre la Sezione Polizia Stradale di Materia ha tenuto due riunioni (una dopo l’altra) con le locali Segreterie Provinciale delle OO.SS., in ordine a:

  • Informazione preventiva semestrale gennaio - giugno 2025. Articolazione turni di servizio per il personale della Polizia Stradale. Contrattazione orari in deroga (convocazione per il giorno 23 dicembre 2024, ore 09,30);
  • Reperibilità c.d. pattizia ai sensi dell’art 18 A.N.Q. dell’A.N.Q. 31 luglio 2009 (convocazione per il giorno 23 dicembre 2024, ore 11,00).

Nella prima riunione è stata presentata un’informazione preventiva generica e generalizzata degli orari di servizio di cui agli artt. 8 e 9 dell’ANQ, per il primo semestre 2025, senza che venisse formalizzata in alcun modo una specifica convocazione ex art. 7, co. 6, ANQ, correlata di relativa proposta di accordo per l’adozione di orari di servizio difformi.

Si è assistito a una procedura anomala, pasticciata, di cui è stata richiesta la rettifica ovvero l’adozione di quella che è la corretta procedura secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Si poi passati all’oggetto della seconda riunione, ovvero il confronto sull’applicazione della reperibilità pattizia, inerente sembrerebbe i due Reparti della Polizia Stradale della Provincia di Matera (Sezione e Distaccamento), atteso che non si comprende dal documento inviato quante reperibilità saranno adottate per la Sezione e quante per il Distaccamento.

All’interno dell’informazione preventiva inviata dalla Sezione Polizia Stradale, inerente alla reperibilità art. 18, si legge: “si trasmette l’informazione preventiva così come sottoscritta dalle parti in data 05 luglio 2019 con le modalità dell’art. 4 A.N.Q. e che sarà oggetto di verifica in data 23/12//2024.”

Considerato che la piattaforma d’impiego della Reperibilità ex art 18 A.N.Q. proposta dall’Amministrazione fa riferimento ad un Accordo stipulato in data 05.07.2019, la scrivente O.S. ha rappresentato che l’istituto della reperibilità, c.d. pattizia, deve essere oggetto di negoziazione, previo accordo semestrale, con le Organizzazioni Sindacali, così come disciplinato dall’art. 18 del vigente A.N.Q., e non può rientrare nell’Accordo decentrato poiché quest’ultimo non disciplina le procedure di applicazione della reperibilità.

Proseguendo e analizzando meglio l’Accordo stipulato in data 05.07.2019, che ripropone quale saranno i criteri della Reperibilità utilizzati dalla Polstrada della Provincia di Matera, si è constatato che:

  • non viene indicato il criterio di rotazione che viene adottato tra il personale impiegato in relazione alle qualifiche rivestite ed alle funzioni svolte;
  • non viene indicato il numero delle persone programmate di reperibilità, poiché non si comprende dal progetto in che giorno viene programmata il personale in servizio presso la Sezione e in quali giornate quello del Distaccamento di Policoro;
  • non vengono fornite le finalità della Reperibilità della Polizia Stradale di Matera, perché i due Reparti necessitano di questo istituto;
  • l’orario di servizio di impiego non è riferito al turno giornaliero di 24 ore, ma viene proposto quale orario di servizio 08.00 a.m..

Nel corso della riunione la scrivente Segreteria Provinciale ha chiesto, quindi, di riformulare l’intera proposta e di convocare una nuova riunione secondo le procedure di cui all’art. 18 ANQ, ritenendo ormai superati accordi pregressi sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Giova rammentare che la reperibilità pattizia è un istituto negoziale autonomo e distinto rispetto alla Contrattazione decentrata in quanto:

  • la procedura, ai sensi delle disposizioni vigenti, si definisce con l’accordo (od il verbale di mancato raggiungimento dello stesso) con le OO.SS. firmatarie dell’ANQ che rappresentano la maggioranza assoluta degli iscritti calcolata in base al dato associativo annualmente certificato (invece per la sottoscrizione della contrattazione decentrata vi è il riferimento alle OO.SS. firmatarie dell’ANQ ma maggiormente rappresentative sul piano nazionale sulla base del dato associativo al 31.12.2008);
  • la reperibilità è oggetto di confronto ex art. 19 ANQ mentre la contrattazione decentrata è oggetto di verifica ex art. 5 ANQ;
  • l’accordo sulla reperibilità ha durata semestrale, mentre, a norma dell’art. 3, co.6, ANQ “gli accordi decentrati continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei successivi”.

L’avvio della procedura per l’applicazione della reperibilità deve essere quella della contrattazione, per come disciplinato dall’ANQ, inviando alle OO.SS. una proposta dettagliata di accordo (che nulla c’entra con l’Accordo decentrato) e la convocazione della relativa riunione.

A seguito delle nostre eccezioni, le altre OO.SS. presenti, tranne il SIULP, hanno concordato per riconvocare nuovamente la riunione, solo per discutere l’orario di servizio, considerata la proposta 08.00 a.m..

In data 24 dicembre, facendo seguito all’incontro tenutosi in data 23.12.24, l’Amministrazione ha convocato nuovamente per il giorno 30.12.24 la riunione inerente la reperibilità c.d. pattizia ai sensi dell’art. 18 A.N.Q., ancora un volta senza alcuna proposta/progetto in merito, con un richiamo ai soli orari d’impiego senza far nessun riferimento alle fasce orarie che verranno utilizzate.  Inoltre, si continua a far riferimento all’accordo decentrato stipulato in data 05.07.2019 […] evidenziando data nr. prot. 0126146, si comunica che durante l’incontro. tenutosi in data 23 dicembre u.s., è emersa da parte di alcune OO.SS. la proposta di modificare per il 1° semestre 2025 gli orari riguardanti l’istituto della reperibilità pattizia, così come era stata concordata in data 05 luglio 2019 […].

E’ di tutta evidenza che gli istituti in parola presso la Sezione Polizia Stradale di Matera non trovino corretta applicazione, configurando vere e proprie violazioni contrattuali.

Esemplificativa in tal senso è la condotta della Sezione che persevera nel ritenere, erroneamente, che i criteri e gli orari della Reperibilità c.d. pattizia siano parte integrante dell’accordo decentrato e che debbano far parte sine die per ciò che concerne l’istituto della Reperibilità ex art 18 A.N.Q., senza dover semestralmente sottoporre un progetto che abbia le peculiarità e le caratteristiche enunciate dall’art. 18 A.N.Q..

Per quanto sopra espresso, si chiede un tempestivo e risolutivo intervento, volto al pieno rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, ovvero alla corretta applicazione delle procedure di cui all’art 18 A.N.Q..

Considerata la particolare criticità la quale non ha trovato soluzione nell’ambito delle ordinarie relazioni sindacali codesta Segreteria Nazionale vorrà intervenire presso il Superiore Dipartimento al fine di poter risolvere la controversia.

Cordiali saluti.

Firmato Il Segretario Generale Provinciale  (Francesco De Fina)            


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