Avvocatura Generale dello Stato, mancato patrocinio in favore di appartenente alla Polizia di Stato. L’Amministrazione si faccia promotrice di modifica normativa a tutela di chi rappresenta lo Stato ovvero gli appartenenti alla Polizia di Stato.
Al Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Segreteria del Dipartimento
Ufficio V - Relazioni Sindacali della Polizia di Stato
Roma
OGGETTO: Avvocatura Generale dello Stato, mancato patrocinio in favore di appartenente
alla Polizia di Stato. L’Amministrazione si faccia promotrice di modifica normativa
a tutela di chi rappresenta lo Stato ovvero gli appartenenti alla Polizia di Stato
Con la presente esprimiamo tutta la nostra indignazione per il mancato riconoscimento del
patrocinio da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato nei confronti di un appartenente alla
Polizia di Stato, parte lesa in un procedimento penale.
Il lavoratore di polizia in questione, valido addetto al settore investigativo di una Questura,
in ragione del suo costante operato contro il crimine è stato destinatario di minacce e atti
persecutori al punto che, per motivi di sicurezza personale, da oltre due anni è stato sottoposto, su
disposizione della locale Prefettura, a vigilanza generica radiocollegata da parte delle forze di
polizia.
Nel giugno 2023 gli veniva notificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare del
suddetto procedimento che lo vede quale persona offesa (del reato p. e p. dagli articoli 110 e 368 del
c.p. contro noti).
Al fine di costituirsi parte civile – atteso che non è prevista da parte del Ministero
dell’Interno, né ex lege né dalla cd. copertura assicurativa, la tutela legale per i poliziotti offesi dal
reato ma solo per gli indagati – il dipendente richiedeva al locale Questore che l’Avvocatura
Generale dello Stato assumesse la sua difesa nell’udienza preliminare fissata per il mese di ottobre
2023 presso il locale Tribunale, ai sensi dell'articolo 44 del Regio Decreto numero 1611 del 30
ottobre 1933, al fine di costituirsi parte civile.
Nello stesso mese di ottobre, precisamente un giorno dopo il giorno in cui era stata fissata
l’udienza, il Ministero dell’Interno gli faceva notificare l’esito sfavorevole alla predetta istanza,
riportando la seguente motivazione espressa da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato: <>.
Risposta che ha lasciato piuttosto basito l’interessato tuttavia, ritenendo che il mancato
accoglimento dell’istanza fosse da addebitare al fatto che l’Ufficio Personale della Questura avesse
trasmesso la richiesta al Ministero dell’Interno senza supportarla in maniera adeguata, ha
ripresentato la richiesta di patrocinio, evidenziando il ruolo di rilievo svolto nell’attività d’indagine
da cui erano scaturite le “criminali attenzioni” nei sui confronti da parte di diversi soggetti indagati,
che avevano posto in essere veri e propri pedinamenti e servizi di osservazione con documentazione
fotografica confluita nei loro smartphone.
Inoltre, il dipendente, ha specificato che durante la medesima attività investigativa, veniva
denunciato per reati mai commessi, nel tentativo di discreditarne l’operato, tant’è che dette condotte
illecite sono state oggetto di contestazione da parte dell’Autorità Giudiziaria (reato p. e p. dagli articoli 110 e 368 del c.p.) e di successiva ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari, a
cui è seguita richiesta di rinvio a giudizio.
In ultimo, ma non meno importante, nella nuova istanza l’appartenente rappresentava altresì
che, durante l’esecuzione delle OCC della medesima indagine, veniva minacciato da un
appartenente ad altra forza di polizia, destinatario della misura cautelare.
Ebbene, nel mese di febbraio 2024 si è celebrata dinanzi al GUP del Tribunale l’udienza
preliminare (dapprima fissata per il mese di ottobre e poi rinviata) per l’ammissione delle parti civili
e la discussione delle parti per l’eventuale decreto che dispone il rinvio a giudizio o il decreto che
dispone il non luogo a procedere.
Durante l’udienza non c’è stata costituzione di parte civile da parte del Ministero
dell’Interno e, non avendo il dipendente ricevuto alcuna comunicazione da parte
dell’Amministrazione circa la richiesta di un legale dell’Avvocatura Generale dello Stato, non si è
costituito parte civile (unica udienza in cui avrebbe potuto farlo).
Quanto accaduto non può certamente lasciare inerte e passivo alcuno, richiedendo altresì
l’adozione di specifiche iniziative in funzione del ruolo ricoperto.
Soprattutto, non può lasciare inerte l’Amministrazione che, in qualità di diretto datore di
lavoro, ha il dovere – a nostro avviso – di farsi parte attiva nel promuovere una modifica normativa
volta a fornire forme di adeguata ed effettiva tutela agli appartenenti alla Polizia di Stato sempre,
anche nelle circostanze come quella narrata, in cui il lavoratore di polizia si è ritrovato “solo”
nell’avviare o meno un legittimo percorso di protezione in sede giudiziaria di se stesso e di
conseguenza dell’Amministrazione in cui presta servizio, senza poter contare sul supporto di uno
Stato per il quale adempie convintamente e fedelmente le proprie funzioni di appartenente alla
Polizia di Stato con disciplina e onore.
Certi dell’attenzione che verrà prestata al contenuto della presente, rimaniamo in attesa di
cortese e sollecito riscontro.
Cordiali saluti,
Roma 09 aprile 2024
Firmato
Segretario Nazionale Silp CGIL
Mario Roselli
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